Art. 11.

      1. Ciascun consiglio dei corsi di diploma, dei corsi di laurea e di dipartimento, è composto da:

          a) il direttore, nominato dal rettore dell'Università della difesa nazionale tra gli ufficiali di Forza armata e dei Corpi armati dello Stato, militarizzati e non;

          b) il 40 per cento dei professori universitari insegnanti nell'istituto;

          c) il 40 per cento degli insegnanti militari dell'istituto;

 

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          d) i rappresentanti dei frequentatori dei corsi ed eventualmente della regione in cui ha sede l'istituto.

      2. Ai consigli spetta l'organizzazione interna degli istituti, la definizione e l'aggiornamento del regolamento, sulla base di quanto stabilito dal consiglio nazionale interforze.